PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI

Art. 1.
(Pianificazione del territorio).

      1. La presente legge detta norme relative alla pianificazione del territorio e delle città.
      2. La pianificazione del territorio è lo strumento fondamentale attraverso cui si realizzano gli obiettivi propri:

          a) della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, materia oggetto di legislazione esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

          b) delle seguenti materie oggetto di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione: protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

          c) delle materie oggetto di legislazione esclusiva delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali viabilità e opere pubbliche di interesse regionale e locale;

          d) della tutela del paesaggio ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.

      3. Relativamente a ogni aspetto delle materie di cui al comma 2 non disciplinato dalle norme della presente legge valgono i relativi atti aventi forza di legge, nel rispetto delle competenze costituzionalmente

 

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garantite dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni e dello Stato.
      4. La presente legge provvede altresì al recepimento, per quanto di competenza della legislazione dello Stato e con esclusivo riferimento alla pianificazione del territorio, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della presente legge.

Art. 2.
(Titolarità pubblica della pianificazione
del territorio).

      1. La pianificazione del territorio compete esclusivamente alle istituzioni pubbliche.
      2. La formazione degli strumenti di pianificazione spetta ordinariamente ai comuni, alle province o alle città metropolitane, alle regioni e allo Stato.
      3. Il riconoscimento delle competenze pianificatorie dei comuni, delle province o delle città metropolitane e delle regioni è operato dalla legislazione dello Stato anche con riferimento alla sua competenza esclusiva di definizione delle funzioni fondamentali dei medesimi enti.
      4. La legislazione dello Stato e quella regionale possono attribuire competenze nel campo della formazione di strumenti di pianificazione specialistica o settoriale, attinenti alla difesa del suolo, alle aree naturali protette, all'erogazione di servizi di interesse collettivo, e simili, ad altre istituzioni pubbliche, con la concorrenza di diversi enti territoriali, fermo restando che anche in tali casi la competenza decisionale finale deve spettare all'ente territoriale nella cui circoscrizione rientra l'intero ambito oggetto dello specifico strumento di pianificazione.
      5. La legislazione dello Stato e quella regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, specificano i casi di prevalenza degli strumenti di pianificazione specialistica

 

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o settoriale di cui al comma 4 sugli ordinari strumenti di pianificazione e le modalità di adeguamento di questi ultimi alle disposizioni dei medesimi strumenti di pianificazione specialistica o settoriale. Sono altresì specificati i casi in cui il raggiungimento di intese con le istituzioni pubbliche competenti conferisce agli ordinari strumenti di pianificazione dei comuni, delle province o delle città metropolitane e delle regioni la valenza e l'efficacia dei suddetti strumenti di pianificazione specialistica o settoriale.

Art. 3.
(Territorio e risorse naturali).

      1. Il territorio e le risorse naturali che consentono la vita insediativa sono beni comuni non negoziabili. Le istituzioni pubbliche ne sono le custodi e le garanti nell'ambito delle specifiche competenze.
      2. Il territorio nazionale è un bene finito. La pianificazione generale, specialistica e settoriale ha come finalità il contenimento del consumo di suolo a fini insediativi e il mantenimento della biodiversità.

Art. 4.
(Diritto all'ambiente e alla biodiversità
e tutela delle risorse idriche).

      1. La pianificazione del territorio avviene nel pieno rispetto degli equilibri ambientali e degli ecosistemi, garantendo in particolar modo la tutela della biodiversità e la continuità degli ambiti territoriali destinati alla protezione e alla salvaguardia degli habitat naturali, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia.
      2. L'acqua è un bene primario naturale che appartiene alla collettività e che è indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e ne è preclusa ogni forma di alienazione, affidamento o concessione a privati. Al fine di garantire che la gestione delle risorse idriche avvenga

 

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nel rispetto delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale, ogni trasformazione del territorio deve avvenire in modo che eventuali fabbisogni aggiuntivi idrici e lo smaltimento dei reflui nei corpi idrici non pregiudichino l'equilibrio e l'integrità funzionale del ciclo dell'acqua.

Art. 5.
(Diritto alla città e all'abitare).

      1. La pianificazione assicura che l'impiego delle risorse territoriali non ne comprometta la consistenza. L'utilizzazione di tali risorse è garantita in condizioni equivalenti a tutti i cittadini, in riferimento ai diritti fondamentali all'abitazione, ai servizi, alla mobilità, al godimento sociale delle risorse territoriali e ambientali e del patrimonio culturale, alla dignità umana e alla proprietà.
      2. In forza della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la legislazione dello Stato determina le quantità minime di dotazioni di opere di urbanizzazione, di spazi per servizi pubblici, per la fruizione collettiva e per l'edilizia sociale, nonché i requisiti inderogabili di tali dotazioni, che devono essere assicurati negli strumenti di pianificazione dei comuni, delle province o delle città metropolitane e delle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze.
      3. In particolare, il comune, per ridurre le condizioni di disagio abitativo, definisce, nell'ambito delle previsioni degli strumenti di pianificazione, le localizzazioni e le modalità realizzative per ampliare l'offerta di edilizia sociale.

Art. 6.
(Strumenti di partecipazione).

      1. La partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte della pianificazione

 

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è condizione essenziale per la loro efficacia. Tale partecipazione ha la sua necessaria premessa nella condivisione di tutte le informazioni riguardanti il territorio, la pianificazione e le trasformazioni.
      2. Anche al fine di cui al comma 1, gli enti pubblici promuovono la costituzione di strutture atte a garantire la diffusione di esaurienti e adeguate forme di conoscenza continua e di monitoraggio attinenti ai processi di pianificazione e di trasformazione urbane, nelle loro premesse, formazione e attuazione.

Art. 7
(Unicità del processo di pianificazione).

      1. Qualora la definizione e l'esecuzione di interventi complessi, di programmi di intervento, di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, richiedano l'azione integrata e coordinata di comuni, province o città metropolitane, regioni, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula di un accordo di programma, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono stipulati in conformità alle prescrizioni della pianificazione ordinaria, specialistica e settoriale vigente.
      3. Gli accordi di programma stipulati ai sensi del presente articolo con la partecipazione di soggetti privati devono rispettare i princìpi della trasparenza nelle condizioni contrattuali e della competizione fra attori e progetti e devono dimostrare l'interesse pubblico alla loro realizzazione.

Art. 8.
(Legalità del territorio).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare la vigilanza e il controllo sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la vigilanza e il controllo sono esercitati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, il quale, attraverso il personale della polizia municipale, verifica la rispondenza degli interventi edilizi alle prescrizioni regolamentari e di legge, nonché all'effettivo conseguimento del corrispondente titolo abilitativo;

          b) in caso di interventi edilizi realizzati in violazione delle norme legislative o regolamentari vigenti in materia urbanistica, l'apparato sanzionatorio prevede:

              1) la remissione in pristino del sito interessato ad opera del responsabile dell'illecito e, in caso di inerzia, ad opera del comune, a spese del responsabile e attraverso procedure semplificate e abbreviate;

              2) per gli interventi realizzati in parziale difformità rispetto al permesso di costruire, sanzioni amministrative a carico del responsabile della violazione;

              3) per gli interventi realizzati in totale difformità rispetto al permesso di costruire o in assenza dello stesso, sanzioni penali e amministrative a carico del responsabile della violazione;

              4) per gli interventi di cui al numero 3), la sanzione amministrativa accessoria dell'acquisizione dell'immobile al demanio comunale;

              5) qualora sia accertata, in fase di giudizio, l'inerzia dell'amministrazione comunale, l'omessa vigilanza da parte del dirigente o del responsabile configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio e, a carico dell'inadempiente, l'obbligo di risarcimento dei danni causati al pubblico interesse, calcolati dal giudice in via equitativa;

              6) l'obbligo in solido del sindaco del comune competente al risarcimento dei danni di cui al numero 5);

 

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          c) gli atti giuridici aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o a loro parti, la cui costruzione è avvenuta dopo il 17 marzo 1985, qualora siano privi degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, sono nulli a tutti gli effetti e sono previste sanzioni a carico dei notai che ne curano la redazione e la trascrizione nei pubblici registri;

          d) la somministrazione da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici delle proprie forniture per le opere prive di permesso di costruire è vietata e sono previste sanzioni amministrative per il funzionario responsabile che autorizza l'erogazione del servizio in assenza dei prescritti requisiti;

          e) l'istituzione di una struttura territoriale provinciale a cui sono attribuiti i compiti di monitorare il territorio tramite l'adozione di strumenti satellitari e di informare tempestivamente le autorità competenti in caso di eventuali illeciti in materia edilizia e urbanistica.

Capo II
OBIETTIVI SPECIFICI
DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 9.
(Finalità della pianificazione).

      1. Gli strumenti di pianificazione sono rivolti a regolare le trasformazioni, fisiche o funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono, e a conferire loro coerenza, in relazione sia alla loro collocazione nello spazio che alla loro successione nel tempo.
      2. Gli atti e le azioni delle pubbliche amministrazioni concernenti le trasformazioni di cui al comma 1 devono essere conformi agli strumenti di pianificazione vigente. Fanno eccezione unicamente gli atti assunti nei casi di straordinaria necessità di provvedere, con interventi urgenti,

 

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alla difesa militare o alla sicurezza della nazione, ovvero a prevenire il verificarsi di calamità naturali, di catastrofi e di altri eventi calamitosi, o a rimediare ai suddetti eventi, e comunque nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
      3. Le facoltà di operare trasformazioni fisiche e funzionali degli immobili possono essere annullate o modificate da sopravvenuti strumenti urbanistici unicamente ove sia intercorso l'ottenimento del provvedimento abilitativo a operare tali trasformazioni e le relative attività abbiano avuto inizio entro un periodo di tempo predeterminato dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 10.
(Contenimento dell'uso del suolo).

      1. Nuovi impieghi di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative per il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.
      2. Le leggi regionali assicurano che sul territorio non urbanizzato gli strumenti di pianificazione non consentano nuove costruzioni, né demolizioni e ricostruzioni, o consistenti ampliamenti di edifici, se non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorale, nel rispetto di precisi parametri rapportati alla qualità e all'estensione delle colture praticate e alla capacità produttiva prevista, come comprovate da piani di sviluppo aziendali o interaziendali, ovvero da piani equipollenti previsti dalla legislazione vigente in materia.
      3. Le leggi regionali stabiliscono che le trasformazioni di cui al comma 2 siano assentite previa sottoscrizione di apposite convenzioni nelle quali sia prevista la costituzione di un vincolo di inedificabilità, da trascrivere nei registri della proprietà immobiliare, fino a concorrenza della superficie fondiaria per la quale viene assentita la trasformazione, nonché

 

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l'impegno a non operare mutamenti dell'uso degli edifici, o delle loro parti, attivando utilizzazioni non funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, e a non frazionare né alienare separatamente i fondi per la parte corrispondente all'estensione richiesta per la trasformazione ammessa.
      4. Le leggi regionali disciplinano, altresì, le trasformazioni ammissibili dei manufatti edilizi esistenti con utilizzazioni in atto non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, limitandole a quelle di manutenzione, di restauro e risanamento conservativi, nonché di ristrutturazione edilizia con esclusione di qualsiasi fattispecie di demolizione e di ricostruzione.
      5. Le leggi regionali prevedono la demolizione senza ricostruzione dei manufatti edilizi già utilizzati come annessi rustici qualora tali manufatti perdano la destinazione originaria.
      6. Le leggi regionali e gli strumenti di pianificazione possono disporre ulteriori limitazioni, fino alla totale intrasformabilità, in relazione a condizioni di fragilità del territorio, ovvero per finalità di tutela del paesaggio, dell'ambiente, dell'ecosistema, dei beni culturali e dell'interesse storico-artistico, storico-architettonico o storico-testimoniale del patrimonio edilizio esistente.

Art. 11.
(Tutela degli insediamenti storici).

      1. In forza della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, individuati dagli strumenti di pianificazione dei comuni, delle province o delle città metropolitane e delle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con i competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, sono qualificati come tali:

          a) gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane, le addizioni urbane aventi un impianto urbanistico significativo, le strutture insediative,

 

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anche minori o isolate, che presentino, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà, nonché le rispettive zone d'integrazione ambientale;

          b) le unità edilizie e gli spazi scoperti, siti in qualsiasi parte del territorio, aventi riconoscibili e significative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali.

      2. Resta ferma la facoltà dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali di integrare l'elenco dei beni culturali, qualificati ai sensi del comma 1, con propri provvedimenti amministrativi.
      3. Le trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni compatibili dei beni culturali qualificati ai sensi del comma 1 sono disciplinate dagli strumenti di pianificazione dei comuni, delle province o delle città metropolitane e delle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, come definite dalla legislazione regionale. Qualora siano oggetto di disposizioni immediatamente precettive e operative, definite d'intesa con i competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, i provvedimenti abilitativi comunali conformi a tali disposizioni tengono luogo delle speciali autorizzazioni dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali richieste dalla legislazione vigente in materia.

Capo III
PREROGATIVE E COMPITI
DELLO STATO

Art. 12.
(Linee fondamentali dell'assetto
del territorio nazionale).

      1. Le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per

 

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i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con la medesima procedura si procede all'aggiornamento e all'eventuale variazione delle stesse linee fondamentali, almeno ogni tre anni, nonché, comunque, ove se ne presenti la necessità.
      2. Nella predisposizione delle linee fondamentali di cui al comma 1 è inserito e reso coerente il complesso dei piani specialistici e di settore riguardanti il territorio nazionale, quali il piano dei trasporti, il piano energetico, i piani delle aree naturali protette e i piani paesaggistici.
      3. Nella predisposizione delle linee fondamentali di cui al comma 1 si tiene altresì conto degli atti ufficiali dell'Unione europea, comunque incidenti sull'assetto del territorio nazionale.

Art. 13.

(Recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).

      1. Il Governo provvede, con apposito provvedimento, a recepire, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché ad emanare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza unificata, uno specifico atto di coordinamento recante i criteri e le linee guida per lo svolgimento della valutazione ambientale.

 

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Art. 14.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

      1. Anche ai fini del contenimento dell'uso del suolo di cui all'articolo 10 della presente legge e a quelli della conservazione del paesaggio aperto, per il contributo che esso fornisce ad uno stabile assetto del territorio, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 142:

              1) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «m-bis) il territorio non urbanizzato sia in prevalente condizione naturale sia oggetto di attività agricola o forestale»;

              2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «4-bis. I comuni, d'intesa con la competente soprintendenza, individuano, nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione, il territorio di cui al comma 1, lettera m-bis).
      4-ter. Fino all'intervenuta individuazione ai sensi del comma 4-bis, il territorio di cui al comma 1, lettera m-bis), coincide con l'insieme delle zone di cui alla lettera E) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero delle omologhe zone comunque denominate nelle leggi regionali, individuate e perimetrate negli strumenti di pianificazione vigenti.
      4-quater. L'utilizzazione del territorio di cui al comma 1, lettera m-bis), al fine di realizzare nuovi insediamenti di tipo urbano o ampliamenti di quelli esistenti, ovvero nuovi elementi infrastrutturali, nonché attrezzature puntuali, può essere definita ammissibile, nei nuovi strumenti di pianificazione, d'intesa con la competente soprintendenza, soltanto ove non sussistano alternative di riuso e di riorganizzazione

 

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degli insediamenti e delle infrastrutture o attrezzature esistenti»;

          b) all'articolo 143, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In particolare, per il territorio di cui al medesimo articolo 142, comma 1, lettera m-bis), il piano paesaggistico prevede obiettivi e strumenti per la conservazione e il ripristino del paesaggio agricolo o forestale e non urbanizzato».

      2. Nel territorio di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m-bis), del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, introdotta dal comma 1 del presente articolo, fino all'adeguamento delle leggi regionali ai princìpi fondamentali dettati dalla presente legge nonché fino all'entrata in vigore dei piani paesaggistici ai sensi degli articoli 135 e 156 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, e all'eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici, è vietata ogni modificazione dell'assetto del medesimo territorio, ad esclusione di quelle finalizzate alla difesa del suolo e alla riqualificazione ambientale.

Capo IV
STRUMENTI E PROCEDURE

Art. 15.
(Vincoli di tutela).

      1. Non danno luogo a obbligo di corrispondere indennizzi le limitazioni alle trasformazioni fisiche ammissibili e alle utilizzazioni compatibili degli immobili, anche comportanti totale immodificabilità, disposte dagli strumenti di pianificazione, ovvero da altri atti amministrativi producenti effetti sul territorio, dei comuni, delle province o delle città metropolitane, delle regioni e dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, per finalità di tutela dell'identità culturale e dell'integrità fisica del territorio, nonché in conseguenza

 

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del riconoscimento delle caratteristiche intrinseche degli immobili considerati, sotto il profilo dell'interesse culturale ovvero sotto il profilo delle condizioni di fragilità o di pericolosità.
      2. Non danno altresì luogo a obbligo di corrispondere indennizzi le limitazioni alle trasformazioni fisiche ammissibili e alle utilizzazioni compatibili degli immobili, anche comportanti totale immodificabilità, disposte dagli strumenti di pianificazione, ovvero da altri atti amministrativi producenti effetti sul territorio, dei comuni, delle province o delle città metropolitane, delle regioni e dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, con riferimento a intere categorie di immobili che si trovino in predefinite relazioni con altri immobili ovvero con interessi pubblici preminenti, quali le fasce di rispetto delle strade, delle ferrovie, degli aeroporti e simili.
      3. Non danno inoltre luogo a obbligo di corrispondere indennizzi le regole conformative delle trasformazioni fisiche ammissibili e delle utilizzazioni compatibili degli immobili, disposte dagli strumenti di pianificazione ovvero da altri atti amministrativi producenti effetti sul territorio, dei comuni, delle province o delle città metropolitane, delle regioni e dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 16.
(Vincoli a contenuto espropriativo).

      1. Gli immobili individuati dagli strumenti di pianificazione e dagli stessi assoggettati a disposizioni immediatamente operative che comportano la loro utilizzazione solamente per funzioni pubbliche o collettive, attivabili e gestibili soltanto dal soggetto pubblico competente, devono essere acquisiti dal predetto soggetto pubblico entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni.
      2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli immobili sono acquisiti in forza di legge al patrimonio del soggetto

 

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pubblico competente. I proprietari di tali immobili hanno diritto a una somma pari all'indennità di espropriazione determinata ai sensi della legislazione vigente in materia con riferimento al momento del perfezionamento del loro acquisto da parte del soggetto pubblico. Tale diritto si estingue a norma dell'articolo 2946 del codice civile. La somma stabilita ai sensi del presente comma è rivalutata annualmente con riferimento alla data della sua liquidazione, in base alle intervenute variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Sulla somma rivalutata sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto, fino alla data di liquidazione.
      3. Gli strumenti di pianificazione possono stabilire la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 quando l'attivazione delle destinazioni d'uso imposte agli immobili, anche se per funzioni pubbliche o collettive, non comporta necessariamente la loro preventiva acquisizione, e la loro gestione, da parte del soggetto pubblico competente, trattandosi di utilizzazioni gestibili nell'ambito dell'ordinaria iniziativa economica privata regolata da convenzioni che garantiscono gli obiettivi di interesse generale.

Art. 17.
(Onerosità della trasformazione
urbanistica).

      1. L'attività di trasformazione urbanistica presuppone l'esistenza o la contemporanea predisposizione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, comprese quelle necessarie per la mitigazione ambientale.
      2. Ogni trasformazione urbanistica concorre al pagamento delle opere di urbanizzazione generale, primaria e secondaria, in relazione all'entità delle opere necessarie e delle trasformazioni previste. La legislazione regionale stabilisce le modalità e le garanzie per assicurare che, negli

 

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ambiti sprovvisti, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria siano realizzate in modo da pervenire a un equilibrio tra le somme introitate dal comune e i costi da sostenere e che le opere di urbanizzazione generale siano ripartite, sulla base di riferimenti parametrici, sull'insieme degli interventi ricadenti nel territorio comunale.

Art. 18.
(Strumenti e atti di pianificazione).

      1. Le leggi regionali stabiliscono l'articolazione della pianificazione nei suoi diversi strumenti e per ciascuno di essi:

          a) la pubblica autorità competente, in base ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e responsabilità;

          b) i contenuti, l'efficacia, l'arco temporale di riferimento e le modalità di attuazione;

          c) le procedure di formazione, in conformità alle linee fondamentali approvate ai sensi dell'articolo 12.

      2. È attribuita, rispettivamente, alla pianificazione provinciale o regionale, la competenza relativa alle scelte per le quali la scala del comune o della provincia non è adeguata a governare la localizzazione, il dimensionamento e gli effetti delle trasformazioni e degli interventi. La disposizione di cui al presente comma si applica, in particolare, per il riordino delle aree conurbate, promuovendo il contenimento della dispersione insediativa.

Art. 19.
(Formazione partecipata degli strumenti
di pianificazione).

      1. Le leggi regionali, in relazione alla natura degli strumenti di pianificazione e delle trasformazioni da questi disciplinate, stabiliscono, oltre a quanto espressamente previsto dall'articolo 20, le procedure di

 

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formazione nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
      2. Le scelte oggetto degli strumenti di pianificazione devono essere basate su un adeguato quadro conoscitivo dello stato del territorio, dei vincoli derivanti da leggi e da atti amministrativi, nonché dei contenuti degli altri strumenti di pianificazione inerenti l'ambito da pianificare. Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione.
      3. Precedentemente all'adozione degli strumenti di pianificazione deve essere assicurata la partecipazione al processo di definizione delle relative scelte degli enti territoriali competenti alla definizione degli atti amministrativi, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione sovraordinati, nonché di qualsiasi altra autorità responsabile della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.
      4. Deve essere altresì assicurata la consultazione dei cittadini in tutte le fasi del processo di formazione degli strumenti di pianificazione; a tale fine devono essere stabilite forme e modalità paritarie di accesso a tutti gli atti e di coinvolgimento nel processo decisionale.
      5. Nel provvedimento di adozione degli strumenti di pianificazione, l'amministrazione procedente illustra in che modo ha tenuto conto dei pareri espressi dalle altre amministrazioni di cui al comma 3 nonché dei risultati della consultazione dei cittadini effettuata ai sensi del comma 4.
      6. Successivamente al provvedimento di adozione degli strumenti di pianificazione deve essere assicurato un congruo termine di tempo entro il quale chiunque possa prendere visione degli strumenti di pianificazione adottati e presentare formali osservazioni.
      7. A decorrere dalla data di adozione degli strumenti di pianificazione non è ammissibile l'effettuazione di trasformazioni, fisiche e funzionali, in contrasto con i predetti strumenti, ovvero tali da comprometterne o da renderne più gravosa l'attuazione. Può comunque essere previsto che in fasi antecedenti del processo di formazione degli strumenti di pianificazione, atti amministrativi appartenenti a
 

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tale processo possano inibire l'effettuabilità di determinate trasformazioni suscettibili di contraddire le scelte che si intendono assumere.
      8. Deve essere altresì conclusa la verifica di conformità con gli atti legislativi e amministrativi e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, mediante intesa con il soggetto istituzionale competente da raggiungere in sede di conferenza di servizi tra le amministrazioni coinvolte di cui al comma 3.
      9. Nel provvedimento di adozione degli strumenti di pianificazione, l'amministrazione procedente deve controdedurre alle osservazioni pervenute ai sensi dei commi 3 e 4, motivando le determinazioni assunte.
      10. Le eventuali variazioni delle previsioni di piano devono essere adeguatamente giustificate in rapporto alla coerenza complessiva del processo di pianificazione.

Art. 20.
(Attuazione degli strumenti
di pianificazione).

      1. Le trasformazioni degli assetti morfologici del sistema insediativo, quali i nuovi impianti urbanizzativi ed edificatori, le ristrutturazioni urbane e significative variazioni funzionali, devono essere disciplinate da strumenti di pianificazione specificamente e unitariamente riferiti agli ambiti territoriali interessati dalle predette trasformazioni.
      2. Gli strumenti di cui al comma 1 garantiscono la perequazione tra gli eventuali diversi proprietari degli immobili compresi negli ambiti ai quali si riferiscono. La partecipazione ai benefìci e ai gravami conferiti ai predetti immobili dagli strumenti di pianificazione è definita in misura proporzionale alle superfici e ai valori dei suoli e degli edifici eventualmente esistenti.
      3. Al fine di favorire la realizzazione di interventi previsti dai piani relativi a complessi di immobili aventi particolare rilevanza urbanistica ed economica nei quali è

 

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coinvolta una pluralità di soggetti pubblici e privati, il comune può dichiararne la pubblica utilità finalizzata all'acquisizione.

Art. 21.
(Procedure di valutazione ambientale).

      1. Gli strumenti di pianificazione sono soggetti alla valutazione ambientale durante il loro processo di formazione, a esclusione di quelli destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile. Le leggi regionali specificano i casi in cui, previa dimostrazione dell'insussistenza di effetti ambientali significativi, la valutazione ambientale non è necessaria.
      2. La valutazione ambientale è volta a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, assicurando che i prevedibili effetti sull'ambiente delle scelte contenute negli strumenti di pianificazione siano individuati, descritti e adeguatamente presi in considerazione durante l'elaborazione e prima dell'adozione dei suddetti strumenti.
      3. Devono essere privilegiate le scelte che consentono di conseguire gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione con il minore impiego di risorse naturali e con il minore impatto negativo sull'ambiente. A tale fine, ove necessario, devono essere sottoposte a confronto le proposte alternative.
      4. Le leggi regionali, nello stabilire le modalità di svolgimento della valutazione ambientale in relazione all'articolazione della pianificazione nei suoi diversi strumenti, tengono conto:

          a) del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali;

          b) dei contenuti e del livello di dettaglio dello strumento di pianificazione;

          c) della fase in cui gli strumenti di pianificazione si trovano nel processo decisionale;

          d) della misura in cui taluni aspetti possano essere più adeguatamente valutati

 

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in altre fasi del processo decisionale ovvero da altri strumenti di pianificazione di maggiore dettaglio, al fine di evitare duplicazioni della valutazione.

      5. Le leggi regionali assicurano che:

          a) qualora gli strumenti di pianificazione possano avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea, siano previste adeguate forme di consultazione transfrontaliera;

          b) qualora gli strumenti di pianificazione possano avere effetti significativi sull'ambiente di una regione confinante, la consultazione sia allargata alle autorità responsabili della tutela dell'ambiente e agli enti territoriali della medesima regione.

      6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni assicurano il monitoraggio degli effetti ambientali degli strumenti di pianificazione. A tale fine le regioni, o gli enti da esse delegati, predispongono e divulgano, con cadenza programmata, rapporti sullo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione, nei quali sono evidenziati gli effetti ambientali significativi determinati dall'attuazione delle scelte di piano.

Art. 22.
(Carta unica del territorio).

      1. La pianificazione territoriale e urbanistica generale comunale recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse nonché i vincoli territoriali, paesaggistici e ambientali che derivano dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi o da disposizioni per legge. Tale pianificazione costituisce la carta unica del territorio e rappresenta l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatti salvi eventuali vincoli e prescrizioni sopravvenuti.

 

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Art. 23.
(Sistema informativo territoriale).

      1. I comuni, le province, le regioni e lo Stato, singoli o associati, partecipano alla formazione e alla gestione del sistema informativo territoriale che costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli strumenti di pianificazione e per la verifica dei loro effetti.
      2. Sono compiti del sistema informativo territoriale:

          a) l'organizzazione della conoscenza necessaria alla pianificazione del territorio, articolata nelle fasi dell'individuazione e della raccolta dei dati riferiti alle risorse essenziali del territorio, della loro integrazione con i dati statistici, nonché della loro georeferenziazione, diffusione, conservazione e aggiornamento;

          b) la definizione in modo univoco relativa a tutti i livelli operativi della documentazione informativa a sostegno dell'elaborazione programmatica e progettuale dei diversi soggetti e nei diversi settori;

          c) la registrazione degli effetti indotti dall'applicazione della normativa vigente e delle azioni di trasformazione del territorio.

      3. Il sistema informativo territoriale è accessibile a tutti i cittadini e vi possono confluire, previa certificazione, informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.

Capo V
NORMA FINANZIARIA

Art. 24.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzazione

 

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dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.