1. La presente legge detta norme relative alla pianificazione del territorio e delle città.
2. La pianificazione del territorio è lo strumento fondamentale attraverso cui si realizzano gli obiettivi propri:
a) della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, materia oggetto di legislazione esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
b) delle seguenti materie oggetto di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione: protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
c) delle materie oggetto di legislazione esclusiva delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali viabilità e opere pubbliche di interesse regionale e locale;
d) della tutela del paesaggio ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.
3. Relativamente a ogni aspetto delle materie di cui al comma 2 non disciplinato dalle norme della presente legge valgono i relativi atti aventi forza di legge, nel rispetto delle competenze costituzionalmente
1. La pianificazione del territorio compete esclusivamente alle istituzioni pubbliche.
2. La formazione degli strumenti di pianificazione spetta ordinariamente ai comuni, alle province o alle città metropolitane, alle regioni e allo Stato.
3. Il riconoscimento delle competenze pianificatorie dei comuni, delle province o delle città metropolitane e delle regioni è operato dalla legislazione dello Stato anche con riferimento alla sua competenza esclusiva di definizione delle funzioni fondamentali dei medesimi enti.
4. La legislazione dello Stato e quella regionale possono attribuire competenze nel campo della formazione di strumenti di pianificazione specialistica o settoriale, attinenti alla difesa del suolo, alle aree naturali protette, all'erogazione di servizi di interesse collettivo, e simili, ad altre istituzioni pubbliche, con la concorrenza di diversi enti territoriali, fermo restando che anche in tali casi la competenza decisionale finale deve spettare all'ente territoriale nella cui circoscrizione rientra l'intero ambito oggetto dello specifico strumento di pianificazione.
5. La legislazione dello Stato e quella regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, specificano i casi di prevalenza degli strumenti di pianificazione specialistica
1. Il territorio e le risorse naturali che consentono la vita insediativa sono beni comuni non negoziabili. Le istituzioni pubbliche ne sono le custodi e le garanti nell'ambito delle specifiche competenze.
2. Il territorio nazionale è un bene finito. La pianificazione generale, specialistica e settoriale ha come finalità il contenimento del consumo di suolo a fini insediativi e il mantenimento della biodiversità.
1. La pianificazione del territorio avviene nel pieno rispetto degli equilibri ambientali e degli ecosistemi, garantendo in particolar modo la tutela della biodiversità e la continuità degli ambiti territoriali destinati alla protezione e alla salvaguardia degli habitat naturali, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia.
2. L'acqua è un bene primario naturale che appartiene alla collettività e che è indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e ne è preclusa ogni forma di alienazione, affidamento o concessione a privati. Al fine di garantire che la gestione delle risorse idriche avvenga
1. La pianificazione assicura che l'impiego delle risorse territoriali non ne comprometta la consistenza. L'utilizzazione di tali risorse è garantita in condizioni equivalenti a tutti i cittadini, in riferimento ai diritti fondamentali all'abitazione, ai servizi, alla mobilità, al godimento sociale delle risorse territoriali e ambientali e del patrimonio culturale, alla dignità umana e alla proprietà.
2. In forza della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la legislazione dello Stato determina le quantità minime di dotazioni di opere di urbanizzazione, di spazi per servizi pubblici, per la fruizione collettiva e per l'edilizia sociale, nonché i requisiti inderogabili di tali dotazioni, che devono essere assicurati negli strumenti di pianificazione dei comuni, delle province o delle città metropolitane e delle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. In particolare, il comune, per ridurre le condizioni di disagio abitativo, definisce, nell'ambito delle previsioni degli strumenti di pianificazione, le localizzazioni e le modalità realizzative per ampliare l'offerta di edilizia sociale.
1. La partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte della pianificazione
1. Qualora la definizione e l'esecuzione di interventi complessi, di programmi di intervento, di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, richiedano l'azione integrata e coordinata di comuni, province o città metropolitane, regioni, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula di un accordo di programma, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono stipulati in conformità alle prescrizioni della pianificazione ordinaria, specialistica e settoriale vigente.
3. Gli accordi di programma stipulati ai sensi del presente articolo con la partecipazione di soggetti privati devono rispettare i princìpi della trasparenza nelle condizioni contrattuali e della competizione fra attori e progetti e devono dimostrare l'interesse pubblico alla loro realizzazione.
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
a) la vigilanza e il controllo sono esercitati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, il quale, attraverso il personale della polizia municipale, verifica la rispondenza degli interventi edilizi alle prescrizioni regolamentari e di legge, nonché all'effettivo conseguimento del corrispondente titolo abilitativo;
b) in caso di interventi edilizi realizzati in violazione delle norme legislative o regolamentari vigenti in materia urbanistica, l'apparato sanzionatorio prevede:
1) la remissione in pristino del sito interessato ad opera del responsabile dell'illecito e, in caso di inerzia, ad opera del comune, a spese del responsabile e attraverso procedure semplificate e abbreviate;
2) per gli interventi realizzati in parziale difformità rispetto al permesso di costruire, sanzioni amministrative a carico del responsabile della violazione;
3) per gli interventi realizzati in totale difformità rispetto al permesso di costruire o in assenza dello stesso, sanzioni penali e amministrative a carico del responsabile della violazione;
4) per gli interventi di cui al numero 3), la sanzione amministrativa accessoria dell'acquisizione dell'immobile al demanio comunale;
5) qualora sia accertata, in fase di giudizio, l'inerzia dell'amministrazione comunale, l'omessa vigilanza da parte del dirigente o del responsabile configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio e, a carico dell'inadempiente, l'obbligo di risarcimento dei danni causati al pubblico interesse, calcolati dal giudice in via equitativa;
6) l'obbligo in solido del sindaco del comune competente al risarcimento dei danni di cui al numero 5);
c) gli atti giuridici aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o a loro parti, la cui costruzione è avvenuta dopo il 17 marzo 1985, qualora siano privi degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, sono nulli a tutti gli effetti e sono previste sanzioni a carico dei notai che ne curano la redazione e la trascrizione nei pubblici registri;
d) la somministrazione da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici delle proprie forniture per le opere prive di permesso di costruire è vietata e sono previste sanzioni amministrative per il funzionario responsabile che autorizza l'erogazione del servizio in assenza dei prescritti requisiti;
e) l'istituzione di una struttura territoriale provinciale a cui sono attribuiti i compiti di monitorare il territorio tramite l'adozione di strumenti satellitari e di informare tempestivamente le autorità competenti in caso di eventuali illeciti in materia edilizia e urbanistica.
1. Gli strumenti di pianificazione sono rivolti a regolare le trasformazioni, fisiche o funzionali, del territorio e degli immobili che lo compongono, e a conferire loro coerenza, in relazione sia alla loro collocazione nello spazio che alla loro successione nel tempo.
2. Gli atti e le azioni delle pubbliche amministrazioni concernenti le trasformazioni di cui al comma 1 devono essere conformi agli strumenti di pianificazione vigente. Fanno eccezione unicamente gli atti assunti nei casi di straordinaria necessità di provvedere, con interventi urgenti,
1. Nuovi impieghi di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative per il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.
2. Le leggi regionali assicurano che sul territorio non urbanizzato gli strumenti di pianificazione non consentano nuove costruzioni, né demolizioni e ricostruzioni, o consistenti ampliamenti di edifici, se non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorale, nel rispetto di precisi parametri rapportati alla qualità e all'estensione delle colture praticate e alla capacità produttiva prevista, come comprovate da piani di sviluppo aziendali o interaziendali, ovvero da piani equipollenti previsti dalla legislazione vigente in materia.
3. Le leggi regionali stabiliscono che le trasformazioni di cui al comma 2 siano assentite previa sottoscrizione di apposite convenzioni nelle quali sia prevista la costituzione di un vincolo di inedificabilità, da trascrivere nei registri della proprietà immobiliare, fino a concorrenza della superficie fondiaria per la quale viene assentita la trasformazione, nonché
1. In forza della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, individuati dagli strumenti di pianificazione dei comuni, delle province o delle città metropolitane e delle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con i competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, sono qualificati come tali:
a) gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane, le addizioni urbane aventi un impianto urbanistico significativo, le strutture insediative,
b) le unità edilizie e gli spazi scoperti, siti in qualsiasi parte del territorio, aventi riconoscibili e significative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali.
2. Resta ferma la facoltà dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali di integrare l'elenco dei beni culturali, qualificati ai sensi del comma 1, con propri provvedimenti amministrativi.
3. Le trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni compatibili dei beni culturali qualificati ai sensi del comma 1 sono disciplinate dagli strumenti di pianificazione dei comuni, delle province o delle città metropolitane e delle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, come definite dalla legislazione regionale. Qualora siano oggetto di disposizioni immediatamente precettive e operative, definite d'intesa con i competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, i provvedimenti abilitativi comunali conformi a tali disposizioni tengono luogo delle speciali autorizzazioni dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali richieste dalla legislazione vigente in materia.
1. Le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per
(Recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).
1. Il Governo provvede, con apposito provvedimento, a recepire, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché ad emanare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza unificata, uno specifico atto di coordinamento recante i criteri e le linee guida per lo svolgimento della valutazione ambientale.
1. Anche ai fini del contenimento dell'uso del suolo di cui all'articolo 10 della presente legge e a quelli della conservazione del paesaggio aperto, per il contributo che esso fornisce ad uno stabile assetto del territorio, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 142:
1) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-bis) il territorio non urbanizzato sia in prevalente condizione naturale sia oggetto di attività agricola o forestale»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. I comuni, d'intesa con la competente soprintendenza, individuano, nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione, il territorio di cui al comma 1, lettera m-bis).
4-ter. Fino all'intervenuta individuazione ai sensi del comma 4-bis, il territorio di cui al comma 1, lettera m-bis), coincide con l'insieme delle zone di cui alla lettera E) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero delle omologhe zone comunque denominate nelle leggi regionali, individuate e perimetrate negli strumenti di pianificazione vigenti.
4-quater. L'utilizzazione del territorio di cui al comma 1, lettera m-bis), al fine di realizzare nuovi insediamenti di tipo urbano o ampliamenti di quelli esistenti, ovvero nuovi elementi infrastrutturali, nonché attrezzature puntuali, può essere definita ammissibile, nei nuovi strumenti di pianificazione, d'intesa con la competente soprintendenza, soltanto ove non sussistano alternative di riuso e di riorganizzazione
b) all'articolo 143, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In particolare, per il territorio di cui al medesimo articolo 142, comma 1, lettera m-bis), il piano paesaggistico prevede obiettivi e strumenti per la conservazione e il ripristino del paesaggio agricolo o forestale e non urbanizzato».
2. Nel territorio di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m-bis), del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, introdotta dal comma 1 del presente articolo, fino all'adeguamento delle leggi regionali ai princìpi fondamentali dettati dalla presente legge nonché fino all'entrata in vigore dei piani paesaggistici ai sensi degli articoli 135 e 156 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, e all'eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici, è vietata ogni modificazione dell'assetto del medesimo territorio, ad esclusione di quelle finalizzate alla difesa del suolo e alla riqualificazione ambientale.
1. Non danno luogo a obbligo di corrispondere indennizzi le limitazioni alle trasformazioni fisiche ammissibili e alle utilizzazioni compatibili degli immobili, anche comportanti totale immodificabilità, disposte dagli strumenti di pianificazione, ovvero da altri atti amministrativi producenti effetti sul territorio, dei comuni, delle province o delle città metropolitane, delle regioni e dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, per finalità di tutela dell'identità culturale e dell'integrità fisica del territorio, nonché in conseguenza
1. Gli immobili individuati dagli strumenti di pianificazione e dagli stessi assoggettati a disposizioni immediatamente operative che comportano la loro utilizzazione solamente per funzioni pubbliche o collettive, attivabili e gestibili soltanto dal soggetto pubblico competente, devono essere acquisiti dal predetto soggetto pubblico entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli immobili sono acquisiti in forza di legge al patrimonio del soggetto
1. L'attività di trasformazione urbanistica presuppone l'esistenza o la contemporanea predisposizione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, comprese quelle necessarie per la mitigazione ambientale.
2. Ogni trasformazione urbanistica concorre al pagamento delle opere di urbanizzazione generale, primaria e secondaria, in relazione all'entità delle opere necessarie e delle trasformazioni previste. La legislazione regionale stabilisce le modalità e le garanzie per assicurare che, negli
1. Le leggi regionali stabiliscono l'articolazione della pianificazione nei suoi diversi strumenti e per ciascuno di essi:
a) la pubblica autorità competente, in base ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e responsabilità;
b) i contenuti, l'efficacia, l'arco temporale di riferimento e le modalità di attuazione;
c) le procedure di formazione, in conformità alle linee fondamentali approvate ai sensi dell'articolo 12.
2. È attribuita, rispettivamente, alla pianificazione provinciale o regionale, la competenza relativa alle scelte per le quali la scala del comune o della provincia non è adeguata a governare la localizzazione, il dimensionamento e gli effetti delle trasformazioni e degli interventi. La disposizione di cui al presente comma si applica, in particolare, per il riordino delle aree conurbate, promuovendo il contenimento della dispersione insediativa.
1. Le leggi regionali, in relazione alla natura degli strumenti di pianificazione e delle trasformazioni da questi disciplinate, stabiliscono, oltre a quanto espressamente previsto dall'articolo 20, le procedure di
1. Le trasformazioni degli assetti morfologici del sistema insediativo, quali i nuovi impianti urbanizzativi ed edificatori, le ristrutturazioni urbane e significative variazioni funzionali, devono essere disciplinate da strumenti di pianificazione specificamente e unitariamente riferiti agli ambiti territoriali interessati dalle predette trasformazioni.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 garantiscono la perequazione tra gli eventuali diversi proprietari degli immobili compresi negli ambiti ai quali si riferiscono. La partecipazione ai benefìci e ai gravami conferiti ai predetti immobili dagli strumenti di pianificazione è definita in misura proporzionale alle superfici e ai valori dei suoli e degli edifici eventualmente esistenti.
3. Al fine di favorire la realizzazione di interventi previsti dai piani relativi a complessi di immobili aventi particolare rilevanza urbanistica ed economica nei quali è
1. Gli strumenti di pianificazione sono soggetti alla valutazione ambientale durante il loro processo di formazione, a esclusione di quelli destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile. Le leggi regionali specificano i casi in cui, previa dimostrazione dell'insussistenza di effetti ambientali significativi, la valutazione ambientale non è necessaria.
2. La valutazione ambientale è volta a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, assicurando che i prevedibili effetti sull'ambiente delle scelte contenute negli strumenti di pianificazione siano individuati, descritti e adeguatamente presi in considerazione durante l'elaborazione e prima dell'adozione dei suddetti strumenti.
3. Devono essere privilegiate le scelte che consentono di conseguire gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione con il minore impiego di risorse naturali e con il minore impatto negativo sull'ambiente. A tale fine, ove necessario, devono essere sottoposte a confronto le proposte alternative.
4. Le leggi regionali, nello stabilire le modalità di svolgimento della valutazione ambientale in relazione all'articolazione della pianificazione nei suoi diversi strumenti, tengono conto:
a) del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali;
b) dei contenuti e del livello di dettaglio dello strumento di pianificazione;
c) della fase in cui gli strumenti di pianificazione si trovano nel processo decisionale;
d) della misura in cui taluni aspetti possano essere più adeguatamente valutati
5. Le leggi regionali assicurano che:
a) qualora gli strumenti di pianificazione possano avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea, siano previste adeguate forme di consultazione transfrontaliera;
b) qualora gli strumenti di pianificazione possano avere effetti significativi sull'ambiente di una regione confinante, la consultazione sia allargata alle autorità responsabili della tutela dell'ambiente e agli enti territoriali della medesima regione.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni assicurano il monitoraggio degli effetti ambientali degli strumenti di pianificazione. A tale fine le regioni, o gli enti da esse delegati, predispongono e divulgano, con cadenza programmata, rapporti sullo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione, nei quali sono evidenziati gli effetti ambientali significativi determinati dall'attuazione delle scelte di piano.
1. La pianificazione territoriale e urbanistica generale comunale recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse nonché i vincoli territoriali, paesaggistici e ambientali che derivano dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi o da disposizioni per legge. Tale pianificazione costituisce la carta unica del territorio e rappresenta l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatti salvi eventuali vincoli e prescrizioni sopravvenuti.
1. I comuni, le province, le regioni e lo Stato, singoli o associati, partecipano alla formazione e alla gestione del sistema informativo territoriale che costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli strumenti di pianificazione e per la verifica dei loro effetti.
2. Sono compiti del sistema informativo territoriale:
a) l'organizzazione della conoscenza necessaria alla pianificazione del territorio, articolata nelle fasi dell'individuazione e della raccolta dei dati riferiti alle risorse essenziali del territorio, della loro integrazione con i dati statistici, nonché della loro georeferenziazione, diffusione, conservazione e aggiornamento;
b) la definizione in modo univoco relativa a tutti i livelli operativi della documentazione informativa a sostegno dell'elaborazione programmatica e progettuale dei diversi soggetti e nei diversi settori;
c) la registrazione degli effetti indotti dall'applicazione della normativa vigente e delle azioni di trasformazione del territorio.
3. Il sistema informativo territoriale è accessibile a tutti i cittadini e vi possono confluire, previa certificazione, informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzazione